IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 10 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 90/604/CEE del
Consiglio dell'8 novembre 1990;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  e  per  gli affari regionali e di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                    Bilancio in forma abbreviata
 1. L'art. 2435- bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2435-bis  (Bilancio  in  forma  abbreviata).  -  Le  societa'
possono  redigere  il  bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio  o,  successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi  non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
    a)  totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.090 milioni di
lire;
    b) ricavi delle vendite e delle  prestazioni:  6.180  milioni  di
lire;
    c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
  Nel  bilancio  in  forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con  lettere  maiuscole  e
con  numeri  romani;  dalle  voci  BI e BII dell'attivo devono essere
detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle
voci CII dell'attivo e D  del  passivo  devono  essere  separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
  Nella  nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n.
10 dell'art. 2426 e dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15,  16  e
17  dell'art.  2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427
sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
  Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella  nota
integrativa  le  informazioni  richieste  dai  numeri 3 e 4 dell'art.
2428, esse sono  esonerate  dalla  redazione  della  relazione  sulla
gestione.".
  2.  Le societa' che a norma di questo articolo redigono il bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo  esercizio  consecutivo  abbiano  superato  due  dei   limiti
indicati nel primo comma.
                               ______
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.